Passi carrabili, scheda di verifica tecnica: contenuto, casi, normativa
La scheda di verifica tecnica è necessaria al professionista affinché valuti autonomamente le norme tecniche e certifichi il progetto.
È utilizzata dalla Direzione Mobilità per il rilascio del parere tecnico: il parere è espresso in ragione dell’influenza che le opere edilizie hanno sulle condizioni corrette di accessibilità dall’area laterale allo spazio pubblico e viceversa. L’espressione di eventuali deroghe è circoscritta alle norme di esclusiva competenza di valutazione della Direzione Mobilità.
La scheda di verifica tecnica è richiesta dalla Direzione Mobilità per il rilascio di pareri preventivi riguardanti l’apertura di accessi alla pubblica via in caso di interventi edilizi. Tale parere preventivo sostituisce l’eventuale e successivo parere definitivo, necessario all’ottenimento dell’autorizzazione, soltanto qualora non siano cambiate, al momento dell’istanza di autorizzazione definitiva, le caratteristiche del progetto o le condizioni viabilistiche esistenti al rilascio del parere preventivo.
Serve inoltre alla formulazione di pareri definitivi.
La compilazione della scheda di verifica tecnica è obbligatoria per tutti gli interventi che prevedano l’apertura di nuovi passi carrabili. Con riferimento ai passi carrabili permanenti, si precisa che per nuovo passo carrabile si intende:
- una nuova realizzazione;
- un passo carrabile da realizzare in corrispondenza di un passo carrabile già esistente (anche se si mantengono esattamente le sue dimensioni) e autorizzato, nei casi in cui le caratteristiche e le funzioni interne all’area laterale servita dal passo carrabile cambiano del tutto o in parte;
- un passo carrabile da realizzare nelle vicinanze di uno già esistente e autorizzato (che viene chiuso e spostato);
- un passo carrabile fisicamente realizzato in passato (es: con scivolo ricavato dal marciapiede), ma mai autorizzato, che si intende regolarizzare.
Un passo carrabile può essere eventualmente considerato già preesistente soltanto qualora sia stato autorizzato in passato e poi revocato. Ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione, la presenza del solo accesso, anche se potenzialmente carrabile da veicoli, non è considerata condizione sufficiente a indicare anche la preesistenza e l’ammissibilità di un passo carrabile.
Il rilascio di una nuova autorizzazione per un passo carrabile già esistente e autorizzato in passato, ma poi revocato, è condizionato dall’applicazione delle norme vigenti.
I passi carrabili già esistenti e autorizzati possono essere modificati a scopo di ampliamento/restringimento della loro larghezza: in tali casi, per i quali può essere richiesta la compilazione della scheda, saranno valutate le ragioni dell’istanza, in particolare con riferimento alle funzioni interne all’area laterale, alle caratteristiche dei veicoli e alle manovre.
La compilazione della scheda non è richiesta per la modifica di passi carrabili, esistenti e già autorizzati, rispetto ai quali è proposta la sola protezione, per esempio con dissuasori della sosta, ampliamenti/modifiche di marciapiedi, isole di traffico, segnaletica orizzontale, specchi parabolici.
La scheda deve essere compilata per ogni singolo passo carrabile. Qualora in un intervento edilizio si preveda la necessità di aprire più di un passo carrabile, occorre presentare le istanze contemporaneamente, anche se i passi carrabili riguardano strade diverse, con una relazione tecnica che motiva la richiesta.
L’accesso di veicoli alla pubblica via da aree laterali di proprietà comunale concesse in locazione deve essere autorizzato come passo carrabile.
La scheda deve essere:
- compilata dal professionista incaricato della progettazione dell’intervento
- firmata sia dal tecnico asseverante che dal soggetto richiedente
- presentata insieme al resto dei documenti progettuali.
- D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada, Artt. 3, 22
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Artt. 44, 45, 46
- D.M. 19 aprile 2006, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali
- R. Lombardia, L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
- Comune di Milano, Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C n. 27 del 2/10/2014 e s.m.i., Artt. 81, 82, 83
- Comune di Milano, Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 10/01/2020, Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo. 285/92
- Comune di Milano, Determinazione Dirigenziale n° 8069 del 2/11/2020, Individuazione delle strade di rilevante importanza viabilistica.
- Comune di Milano, Ordinanza n° 334 del 10/3/2021 di Aggiornamento della classificazione funzionale delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Milano
- Ordinanza n° 334 del 10/3/2021 di aggiornamento della classificazione funzionale delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Milano
- Comune di Milano, Regolamento per il servizio della fognatura nel comune di Milano (in vigore dal 1° luglio 1920)
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni: Codice civile, Art. 908
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Aggiornato il: 26/04/2024