Nel calcolo parcheggi rientrano corselli e rampe?

In base alla L. 122/89 si; per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali dovuti nel caso di recupero sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, deve essere reperito un posto auto per ogni nuova unità immobiliare con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare, fatta salva la facoltà di monetizzazione di tutta la superficie necessaria o del delta risultante fra quanto previsto in termini di mq. e quanto vincolato con atto notarile di pertinenzialità.
Nel conteggio della superficie di parcheggio concorre la sola area di proprietà privata, con esclusione pertanto di tutte le parti comuni, le quali non possono essere vincolate all’uso esclusivo di una specifica unità immobiliare e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

FAQ SUE n. 78 - Pubblicata il 6 marzo 2020 - Aggiornata il 14 settembre 2023

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Aggiornato il: 14/09/2023