I serbatoi interrati dismessi devono essere asportati? Anche se non inquinanti o inertizzati? Anche in assenza di previsione di opere edilizie?

L’art. 10 comma 6 del Regolamento edilizio del Comune di Milano prevede in caso di necessità di indagine ambientale che “in caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di rimozione”.

Si tratta di rifiuti che, secondo le norme ambientali, non possono essere abbandonati su suolo o nel sottosuolo; sono infatti rifiuti pericolosi.

Questa norma è valida sia per un solo serbatoio collegato a un impianto di riscaldamento residenziale che per impianti di maggiori dimensioni e diversi usi.

L’eventuale impossibilità di rimozione deve essere accuratamente dimostrata con una perizia tecnica che, dopo aver analizzato, descritto e documentato lo stato di fatto di tutte le strutture coinvolte preveda gli spostamenti eventuali che subirebbero le strutture edilizie, realizzando l’intervento con le migliori tecniche oggi disponibili.

Devono inoltre in ogni caso essere realizzate delle Indagini Ambientali nell'intorno del serbatoio, a profondità adeguate, al fine di verificare potenziali contaminazioni.

FAQ SUE n. 77 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 23/03/2020