Devo progettare un ascensore in un edificio residenziale esistente in deroga alla norma sulle barriere architettoniche per quanto riguarda la larghezza netta della cabina. Qual è la larghezza minima della stessa?

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 236/89 (Criteri di progettazione per l’accessibilità) l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote; l’art 8 del medesimo D.M. in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile una misura superiore, individua la larghezza minima della cabina in 0,80 m. 
Analogamente, nella L.R. 6/89 (al punto 5 dell’allegato) viene individuata la larghezza della cabina in 0,90 m.

L’art. 20 delle medesima L.R. prevede che le concessioni fino al risanamento conservativo possano essere rilasciate in deroga nel caso dell’esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali e/o all’impossibilità tecnica connessa ad elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto d’intervento e che il progettista a tal fine è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere tale impossibilità tecnica elaborando nel caso soluzioni alternative alle prescrizioni dell’allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della Legge.

In tal senso, è possibile richiedere la deroga per le dimensioni della cabina dell’ascensore inferiori ai minimi che tenga conto quindi dei vincoli sopra indicati. In particolare in caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici esistenti è consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un minimo di 0,85 m. (art. 89 R.E.), nel rispetto della normativa di prevenzione incendi.

FAQ SUE n. 74 - Pubblicata il 6 marzo 2020 

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Aggiornato il: 20/03/2020