I RAI possono essere oggetto di deroga?

Ai sensi dell’art. 46 comma 3 nel rispetto delle norme di sicurezza e delle previsioni legislative in materia di deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle disposizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi edilizi  finalizzati al miglioramento delle situazioni esistenti (anche se non conformi alle norme della parte IV, Titolo II e Titolo III del RE), non può essere consentita una riduzione degli indici di areazione e illuminazione naturali maggiore del 30% e solo qualora lo stato dei luoghi non consenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle norme di carattere igienico sanitario dello stato dei luoghi; a corredo del titolo edilizio dovrà essere prodotta apposita relazione che dimostra che la riduzione sia inferiore al 30% in presenza dell’ulteriore requisito. 

FAQ SUE n. 68 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 23/03/2020