Qualifiche degli interventi: quando un intervento edilizio viene qualificato di risanamento conservativo e quando di ristrutturazione edilizia?
Quando in un intervento edilizio l’insieme delle opere, pur prevedendo, ad esempio, l’inserimento di elementi accessori, di impianti, ascensori, modifica dei corpi scala e alcune modifiche delle aperture nei prospetti, e tali opere non comportano, con tali inserimenti, la estesa demolizione e ricostruzione delle solette esistenti e delle murature perimetrali e non determinano sostanziali cambiamenti tipologici e formali all’edificio esistente, cioè quando si può affermare che prevale la conservazione sulla trasformazione, si ritiene corretto qualificare l’intervento di risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera c) DPR 380/01.
Quando in un intervento edilizio l’insieme delle opere, pur non prevedendo la demolizione delle solette esistenti e delle murature perimetrali, porta di fatto alla realizzazione di un edificio diverso dal precedente per aspetto esteriore, partitura dei prospetti, inserimento nuovi impianti, inserimento di balconi caratterizzanti la tipologia edilizia, distribuzione interna, quando cioè si può affermare che prevalga la trasformazione sulla Conservazione.
Si ritiene che l’intervento stesso sia di ristrutturazione edilizia con riferimento agli artt. 3 comma 1 lettera d) (ristrutturazione leggera) e 10 comma 1 lettera c) DPR 380/01 (ristrutturazione pesante).
FAQ SUE n. 52 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 23/03/2020