Devo fare un mutamento di destinazione d’uso, devo versare degli oneri?

Dipende, non bisogna confondere la monetizzazione ovvero l’adeguamento della dotazione dei servizi (onere che viene applicato ai mutamenti di destinazione d’uso) con il contributo di costruzione (che si applica in caso di qualifica di ristrutturazione edilizia).

Entriamo nel merito e illustriamo le quattro casistiche più ricorrenti:
1) mutamento di destinazione d’uso con qualifica di risanamento conservativo:
Per i mutamenti di destinazione d’uso è dovuta la sola monetizzazione ai sensi dell’art. 11 del Piano dei Servizi del PGT, salvo il caso descritto al punto 3.
2) mutamento di destinazione d’uso con qualifica di ristrutturazione edilizia:
oltre alla monetizzazione si deve calcolare, anche il contributo di costruzione composto sia dagli oneri di urbanizzazione ( “oneri di nuova costruzione ridotti del 60%” ), oltre che al contributo commisurato al costo di costruzione.
3) aggiornamento del contributo di costruzione in caso di mutamento di destinazione d’uso con qualifica di risanamento conservativo oppure semplice mutamento di destinazione d’uso senza opere nei 10 anni dalla conclusione di un intervento oneroso:
Entro 10 anni dalla data di fine lavori di un titolo oneroso riferito allo stesso immobile, si deve procedere all’aggiornamento del contributo di costruzione verificando se la nuova destinazione d’uso è più onerosa di quella originaria\esistente; in tal caso si dovrà versare la differenza.

Es.: Nel caso di cambio d’uso da Residenza a Terziario nel NAF i relativi importi per le due destinazioni sono:
Primaria Residenza: 19,98 €/mc = 19,98 x 3 (h virtuale) = 59,94 €/mq di SL
Primaria Terziario: 193,97 €/mq di SL
Si deve calcolare la differenza tra il valore della destinazione finale con il valore della destinazione iniziale:
193,97 – 59,94 = 134,03 €/mq di SL
Se il risultato è positivo dovrò versare la differenza, se invece il risultato è negativo (ad es. nel caso vi fosse un mutamento da Terziario a Residenza) nulla è dovuto.
La suddetta verifica dovrà essere effettuata sia per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia per il contributo commisurato al costo di costruzione. 

FAQ SUE n. 33 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 24/11/2021