È sempre obbligatorio indicare nella modulistica regionale l’impresa che eseguirà le opere strutturali?

Nella prima pagina del modello 2 della modulistica regionale, è prevista la possibilità di scegliere se il deposito sismico abbia anche valenza di denuncia ex art. 65 del DPR 380/2001 (conosciuto come “deposito dei cementi armati”).

Il deposito ex art. 65 deve essere effettuato dall’impresa esecutrice e deve inoltre contenere la nomina ed accettazione del collaudatore. Tale deposito deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
Al contrario, il deposito sismico può essere eseguito dal Committente o dal Delegato Sismico (se nominato) senza l’individuazione dell’impresa esecutrice e del collaudatore. Sarà poi onere dell’Impresa Esecutrice presentare ad integrazione il modulo con i propri dati, unitamente alla nomina ed accettazione del collaudatore. 

Nota: stante la necessità di rilascio della certificazione della soprelevazione, in tali casi è utile suggerire al tecnico ed al committente di consegnare il deposito sismico con o senza valore ex art. 65 con congruo anticipo rispetto all’inizio delle opere.

FAQ SUE n. 2 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 20/03/2020