E’ necessario il deposito sismico per recuperi di sottotetto con cambio di destinazione d’uso ma senza realizzazione di opere strutturali?
Nel caso in cui vi sia cambio di destinazione d'uso è necessario riferirsi al paragrafo 8.3 delle NTC2018 che recita:
“Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
omissis
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
omissis”.
Ne segue che:
- in caso di SCIA senza opere strutturali con cambio di destinazione d’uso e/o variazione significativa dei carichi variabili sia necessario provvedere a deposito sismico ex art. 93 senza valenza ex art. 65 del D.P.R. 380/2001;
- in caso di SCIA con opere strutturali con cambio di destinazione d’uso e/o variazione significativa dei carichi variabili sia necessario provvedere a deposito ex art. 93 e denuncia ex art. 65.
In conclusione è sempre necessario valutare in che modo l’incremento di carico dovuto al cambio di destinazione d’uso influenzi la classificazione dell’intervento secondo il cap. 8.4 delle NTC 2018.
FAQ SUE n. 16 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 26/11/2021